La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, con Sentenza n. 5/3 del 2 gennaio 2023, ha chiarito che è illegittima per difetto di motivazione la cartella di pagamento che richiama soltanto gli estremi di una sentenza, che costituisce l’atto sul quale si fonda la pretesa erariale, senza allegarla.
L’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 dello Statuto dei diritti dei contribuenti, mira infatti a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.