L’articolo 37 del decreto "Ucraina" ha introdotto, per l’anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che producono energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di quelli che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per imprese e consumatori .
Con provvedimento del 17 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo, oltre alle modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.
Il versamento deve essere effettuato, a titolo di acconto e per un importo pari al 40%, entro il 30 giugno 2022 e, per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con F24 utilizzando i codici tributo che saranno istituiti con separata risoluzione.
La base imponibile su cui calcolare il contributo è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
Il contributo si applica nella misura del 25% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è invece dovuto se l'incremento è inferiore al 10%. Ai fini del calcolo si considera il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto dell'Iva, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.