Con sentenza n. 17641 del 28 aprile 2023 la Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale,
si è espressa in tema di caporalato e confisca obbligatoria precisando che, in base alla prevalente giurisprudenza di legittimità, la confisca facoltativa prevista dall’art. 240, comma 1, del Codice Penale è legittima solo “quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell’effettiva probabilità del ripetersi di un’attività punibile”.
“Una tal condizione è necessaria”, ha precisato la Cassazione, “solo nei casi di confisca facoltativa perché il giudice deve dar conto dell’esercizio della propria discrezionalità. Tale esigenza non esiste, invece, quando la confisca sia obbligatoria e la scelta di procedere al provvedimento ablativo sia stata compiuta in astratto dal legislatore”.
“Mentre la confisca facoltativa ha prevalentemente natura cautelare ed è volta a prevenire la commissione di nuovi reati”, precisa infine la Cassazione, “la confisca dei beni serviti alla consumazione del reato di cui all’art. 603 bis cod. pen., espressamente prevista dall’art. 603 bis.2 stesso codice ha natura prevalentemente sanzionatoria“.