Con Provvedimento del 16 novembre l’Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità con le quali il Ministero della salute dovrà comunicare alla stessa Agenzia i dati relativi ai rimborsi erogati alle persone fisiche per gli acquisti di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023.
Parliamo dei rimborsi relativi al c.d. “Bonus vista”, il contributo istituito dalla Legge di Bilancio 2021 in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive, spettante ai soggetti membri di nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000 euro.
L’Art. 6 del Decreto MEF-Ministero ella Salute del 21 ottobre 2022, con il quale sono stati definiti modalità e termini di concessione ed erogazione del contributo, ha stabilito che, per l’acquisto dei suddetti beni effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 4 maggio, in attesa della messa a punto della piattaforma web per la gestione dei voucher, l’agevolazione si potesse erogare tramite il rimborso diretto di 50 euro sulla spesa sostenuta. Il comma 7 del citato articolo 6 del decreto interministeriale ha previsto che i dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti dovessero essere comunicati all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Relativamente a questo, come stabilito dal provvedimento del 16 novembre, il Ministero della Salute dovrà comunicare all’Agenzia Entrate, entro il 16 marzo 2024, i dati dei rimborsi effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023.