L’art. 176 del Decreto "Rilancio" ha previsto, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito (tax credit vacanze) utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed &breakfast.
In una nostra precedente news abbiamo segnalato tutte gli strumenti che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei cittadini, relativi alle modalità di fruizione del bonus.
Con la Risoluzione n. 33/E del 25 giugno scorso l’Agenzia ha istituito il codice tributo per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24.
Si tratta, in particolare, del codice “6915” denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, che sarà operativo dal 1° luglio 2020.