In conseguenza del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari numerose realtà editoriali subiscono un aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica, le spese pubblicitarie, durante il lockdown, hanno subito un notevole calo, calo peraltro che si è registrato in quasi tutte le altre realtà economiche.
L’articolo 57 bis del D.L. 50/2017 aveva introdotto un credito di imposta spettante a a fronte di sostenimento di costi per campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica e on line (stampa nazionale o locale), emittenti televisive o radiofoniche locali.
L’articolo 57 bis del D.L. 50/2017 veniva modificato nel corso del 2020 dal D.L. 18/2020, ulteriormente modificato dall’articolo 186 del D.L. 19.5.2020 n. 34 – convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.
Informazioni sintetiche sul credito di imposta
Stanziamento massimo previsto dallo Stato | 60 milioni di euro * |
Chi può fruire del credito di imposta |
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Per quali spese | Spese per inserzioni pubblicitarie (non televendite) su stampa quotidiana e periodica (stampa nazionale o locale) iscritti presso il competente Tribunale, emittenti radiofoniche o televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione |
Esempi di spese non ammesse | Grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc. |
Conteggio delle spese | Le spese vanno considerate per “competenza”, cioè con data riferibile al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020 e per pubblicità effettuata in tale periodo |
Modalità di pagamento delle spese | La norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo. (poiché come indicato al punto successivo il sostenimento delle spese è soggetto a visto di conformità è sconsigliabile procedere al pagamento con sistemi non tracciabili) |
Attestazione di conformità delle spese | Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati, individuati dall’art. 4, comma 2 del Regolamento (attestazione di conformità sul sostenimento delle spese da parte di commercialista/professionista abilitato al rilascio del visto di conformità) |
Importo del credito di imposta | 50% delle spese sostenute (al netto dell’IVA – qualora l’iva risulti indetraibile per il soggetto si reputa che debba considerarsi la spesa iva inclusa) – nel limite massimo dello stanziamento complessivo * (non è prevista per l’anno 2020 la condizione del verificarsi di un incremento delle spese rispetto agli anni precedenti) |
Tassabilità del credito di imposta | Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte. |
Codice tributo per il credito di imposta | Risoluzione 41 dell’8 aprile 2019 |
Procedura per ottenere il credito di imposta
Domanda in via telematica (prenotazione) | Entro il 30 settembre 2020 occorre presentare una domanda- prenotazione in via telematica MODELLO ISTRUZIONI sono valide le domande già presentate entro il termine originario del 31 marzo scorso |
Dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati | Dal 1° al 31 gennaio 2021 (poiché la domanda di cui al punto precedente è una “prenotazione” la dichiarazione sostitutiva assume la veste di “dichiarazione – rendicontazione” degli investimenti effettivamente effettuati – il modello è il medesimo di cui al punto precedente) |
Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al beneficio | Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della domanda (prenotazione) forma un primo elenco degli ammessi al credito di imposta e successivamente alla ricezione delle “dichiarazioni sostitutive” un secondo elenco con l’importo del credito di imposta (nei limiti massimi dello stanziamento previsto*) |
Link utili
Dipartimento dell’editoria
Scheda sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Circolare agenzia delle entrate n. 25 del 20 agosto 2020 (pag.70)