Pubblicati i nuovi chiarimenti per ottenere il “Bonus Natale”, l’indennità riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro e con un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.
Nella la Circolare n. 22/E del 19 novembre l’Agenzia delle Entrate, a seguito dei cambiamenti introdotti con il Dl n. 167/2024, illustra il nuovo perimetro dell’agevolazione.
In particolare, i datori di lavoro, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi.
Con le novità introdotte introdotte dal Dl n. 167/2024, ad esempio, il “requisito familiare” si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico. Inoltre, non è possibile cumulare il bonus, che non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità. Solo uno di essi, quindi, avrà diritto al contributo.
Nulla cambia, invece, per gli altri due requisiti richiesti, ossia avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e avere un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.
Per ottenere il bonus, il dipendente è tenuto a comunicare, tramite autocertificazione, di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità.
Maggiori informazioni nella Circolare.