L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 27 del 7 settembre con la quale fornisce chiarimenti in merito novità e modifiche introdotte dal Decreto “Cessioni” (Dl 16 febbraio 2023,n.11) alla disciplina dello sconto in fattura, della cessione dei crediti d’imposta, in particolare all’art. 121 del Decreto Rilancio, e ad altre disposizioni su bonus edilizi.
Le modifiche sono state introdotte con lo scopo di ridefinire l’ambito applicativo della suddetta disciplina e delineare un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta. Sono state inoltre previste particolari fattispecie di remissione in bonis.
Il Decreto Cessioni, nel modificare la disciplina della cessione del credito d’imposta relativa ai bonus edilizi, prevede per il titolare della detrazione d’imposta, a partire dal 17 febbraio 2023, un generale divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121.
A decorrere dal 17 febbraio 2023, quindi, salvo deroghe tassative, i beneficiari del Superbonus e dei bonus diversi dal Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta.
Quali sono le deroghe al divieto di esercizio dell’opzione
La prima deroga prevista dal Decreto Cessioni riguarda le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Si potrà poi continuare ad esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (Superbonus), per i quali, alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
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