In tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, e dimostrare l'entità dei consumi di energia elettrica effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato).
Spetta, invece, al gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare:
- che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi;
- che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione Civile, con la Sentenza n. 34701 del 16 novembre 2021.