Con Nota n. 6062 del 28 marzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, in fase di prima attuazione e solo per le domande di assegno di inclusione presentate entro il 29 febbraio 2024, il termine di scadenza dei 120 giorni per il primo incontro con i servizi sociali dei Comuni di residenza, sarà calcolato a partire dall’invio del flusso delle domande ADI sulla Piattaforma GePI, e non dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD).
Come noto, infatti, i beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti a presentarsi presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, previa convocazione, o spontaneamente, per non incorrere nelle sanzioni.
Il Ministero precisa comunque che per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024, il termine dei 120 giorni per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento decorre dal momento della sottoscrizione del PAD del nucleo.
In caso di mancata presentazione del nucleo alla convocazione da parte dei servizi sociali si applica la decadenza.
In assenza di convocazione, decorsi 120 giorni senza che il nucleo si sia presentato spontaneamente, si applica la sospensione, fino alla data di svolgimento dell’incontro.