L’azienda speciale è l’ente strumentale dell’ente pubblico territoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, ed è istituita per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto, nell’ambito delle competenze dell’ente territoriale stesso, la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
Nella Circolare n. 53 del 3 aprile l’Inps effettua un’analisi relativa all’assetto delle tutele sulle assicurazioni sociali minori dei lavoratori dipendenti delle suddette “aziende speciali” (art. 114, comma 1, del D.lgs n. 267/2000), tenendo conto delle disposizioni normative emanate nel tempo, della prassi amministrativa adottata, oltre che degli orientamenti amministrativi e giurisprudenziali intervenuti in materia.
La Circolare illustra inoltre le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori dovute e fornisce indicazioni per gli adempimenti delle strutture territoriali dell’INPS.
Le contribuzioni, in particolare, riguardano:
- l’assicurazione economica di malattia;
- l’assicurazione economica di maternità;
- gli assegni per il nucleo familiare (ex CUAF);
- il Fondo di Garanzia;
- il Fondo di Tesoreria;
- la NASpI;
- il Fondo di integrazione salariale,
- la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).