L’obbligo degli avvocati di comunicare alla Cassa nazionale forense l’ammontare del reddito
professionale, per le fattispecie a cui è inapplicabile “ratione temporis” l’art. 13, par. 2, del Regolamento (CE) n. 13 del 2004, è correlato all’iscrizione alla Cassa medesima; ne consegue che tale obbligo di comunicazione all’ente di previdenza italiano non incombe sull’avvocato cittadino di un paese dell’Unione Europea, già iscritto all’albo ed alla relativa cassa previdenziale nello Stato membro di provenienza, sicché è illegittima la penalità irrogata per la sua violazione.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’Ordinanza n. 15610 del 1 giugno 2023.