Con la Risposta n. 39 del 10 febbraio 2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’atto di rinuncia ed i conseguenti adempimenti fiscali, non essendo funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi coniugale, non possono fruire dell’agevolazione di cui all’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (esenzione da imposte di bollo, registro, ed altre).
L’articolo 19, chiariscono le Entrate, è infatti una norma speciale agevolativa di natura oggettiva che investe le convenzioni patrimoniali che hanno origine unicamente nella separazione e nel divorzio, ed opera esclusivamente in relazione alle attribuzioni patrimoniali funzionalmente connesse alla risoluzione della crisi della famiglia, che rappresenta il loro elemento qualificante.