In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo (art. 1, 4 e 9 d.p.r. n. 1124 del 1965) vi assoggettano le associazioni professionali.
Fonte: CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza, 21-11-2019, n. 30428 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.