Con la Risoluzione n. 31/E dell’11 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate, in risposta alla richiesta di chiarimenti presentata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’ambito del Tavolo istituito con il Protocollo d’intesa 2 maggio 2017, ha chiarito che le modalità di assistenza a distanza previste per tutto il periodo emergenziale connesso all’epidemia da COVID-19 (comma 4-septies art. 78 DL n. 18/2020) sono applicabili anche in caso di conferimento o di rinnovo delle deleghe per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018 in scadenza nel periodo emergenziale.
La disposizione, in particolare, è stata introdotta con lo scopo di agevolare, per il periodo emergenziale connesso all’epidemia da COVID-19, il tempestivo adempimento da parte dei contribuenti che si avvalgono di intermediari fiscali, permettendo loro di inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.
In alternativa, precisa l’Agenzia Entrate, è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato, che può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche tramite il deposito nel “cloud” dell’intermediario o consistei di messaggistica istantanea.
Resta fermo, concludono le Entrate, che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.