Con Messaggio n. 15 del 2 gennaio l’Inps ricorda che, per l’annualità 2024, non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda all’Assegno unico e universale, fermo restando che la domanda già trasmessa all’Istituto non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Le domande già presentate, infatti, valgono anche per le annualità successive a quelle della presentazione, fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nella domanda, come ad esempio nascita di un nuovo figlio.
Per la determinazione dell’importo della prestazione sulla basse della soglia ISEE, precisa l’Istituto, è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata.
In assenza di ISEE l’importo sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. In caso di DSU presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.