Con il Messaggio n 2371 del 22 giugno 2021 l'Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'Assegno temporaneo per i figli minori, introdotto dal decreto-legge n. 79/2021 con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, in una fase straordinaria di necessità e urgenza, con una misura immediata e temporanea.
L’Assegno temporaneo è erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso dei requisiti indicati nel messaggio.
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
- Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
La domanda di Assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Dal 1° luglio 2021, spiega l'Istituto, sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.