Con la Circolare n. 75 del 6 maggio 2021 l'Inps, oltre a fornire chiarimenti sulla contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, fornisce istruzioni per l’esercizio, da parte degli assicurati, del diritto al rimborso di quanto indebitamente versato e per l’individuazione della tipologia contributiva rivendicata, tenendo conto dell’ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 del c.c.).
Relativamente al primo punto l'Istituto chiarisce che la contribuzione indebitamente versata non può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Tale interpretazione è confermata dalla Corte di Cassazione in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani e ai lavoratori autonomi, i quali devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione IVS e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale il datore di lavoro è il titolare dell’obbligo contributivo e dell’eventuale diritto alla restituzione dei contributi.