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Approvato il disegno di legge delega per la riforma del Processo Penale

Data di pubblicazione: 19 Febbraio 2020

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 febbraio 2020 ha approvato un disegno di legge che prevede deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello.

In tema di notifiche viene previsto che tutte le notifiche successive alla prima, che comunque dev’essere necessariamente effettuata all’imputato, siano effettuate al difensore, anche per via telematica.

Viene poi ridefinita la durata delle indagini preliminari. La delega individua tre termini di durata, legati alla gravità del reato su cui si indaga. I termini saranno di sei mesi per i reati meno gravi, di un anno per quelli ordinari e di diciotto mesi per i reati di maggiore allarme sociale e per quelli associativi di stampo mafioso o di natura terroristica o definibili di particolare complessità per il numero di imputati o di capi di imputazione. La durata sarà prorogabile una sola volta, di sei mesi, su istanza del p.m., con provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

Viene previsto che, scaduto il termine massimo di durata delle indagini preliminari, il p.m. sia tenuto, entro un ulteriore lasso di tempo di 3, 6 o 12 mesi a seconda della tipologia di reato, a richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. Decorso tale termine, il p.m. sarà tenuto a notificare all’indagato la fine delle indagini e a svelare il contenuto degli atti relativi. Sarà quindi facoltà delle parti richiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione.

Vengono previste norme volte a ridurre il numero di processi che giungono alla fase dibattimentale, con criteri più stringenti in relazione alla regola di giudizio a cui il pubblico ministero e il giudice dell’udienza preliminare devono attenersi per l’esercizio dell’azione penale o l’accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio.

Viene previsto che, nello stilare il programma organizzativo della Procura della Repubblica, il Procuratore indichi i criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, da concordare con il Procuratore generale e con il Presidente del Tribunale, sulla base della specifica realtà criminale e territoriale e delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione dell’ufficio.

Prevista l’introduzione della valutazione del giudice in merito alla eventuale retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nell’apposito registro e la conseguente sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati a termini già scaduti.

Prevista l’estensione della possibilità del patteggiamento a tutte le ipotesi di reato alle quali sia applicabile complessivamente una pena inferiore agli otto anni, rispetto agli attuali cinque, riequilibrata da un ampliamento dell’elenco dei reati che escludono a priori il patteggiamento.

Previste infine norme per l’incentivazione del ricorso al giudizio abbreviato condizionato, sul calendario

Fonte: http://www.governo.it

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