Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 39 del 15 giugno, ha approvato un disegno di legge che reca modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all’Ordinamento giudiziario.
Tra le principali misure previste dal Ddl:
- l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio (articolo 323 del codice penale);
- le modifiche al reato di traffico d’influenze illecite (articolo 346-bis), dove, rispetto alla norma precedente, si prevede quanto segue:
- le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite);
- le relazioni devono essere sfruttate “intenzionalmente”;
- l’utilità data o promessa al mediatore deve essere economica;
- il denaro o altra utilità deve essere dato/promesso per remunerare il soggetto pubblico o per far realizzare al mediatore una mediazione illecita (della quale viene data una definizione normativa);
- il trattamento sanzionatorio del minimo edittale sale da 1 anno a 1 anno e 6 mesi.
Vengono inoltre rese applicabili, anche per il traffico d’influenze illecite, le attenuanti per la particolare tenuità o per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
Viene infine estesa, al traffico d’influenze illecite, la causa di non punibilità per la cosiddetta collaborazione processuale.