La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23025/5 del 28 luglio 2023, ha chiarito che ai fini dell’applicazione dei benefici derivanti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni è sufficiente che il contribuente sia potenzialmente assoggettabile a imposizione nello stato di residenza.
Non è necessario, infatti, che lo stesso sia effettivamente tassato nell’altro Stato, in quanto lo scopo dei trattati bilaterali, si legge nella sentenza, è essenzialmente quello di “eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l’attività economica internazionale”, come anche affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540.