L’appaltatore, ove la sospensione dei lavori disposta dall’Amministrazione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall’inizio, deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione. Dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 3555 del 4 febbraio 2022.