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Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF anche per i commercialisti

Data di pubblicazione: 15 Maggio 2023

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il 12 maggio 2023 un documento di 34 pagine recante gli indicatori di anomalia in materia di disciplina dell’antiriciclaggio; il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, cosicché i precedenti indicatori, in parte dettati da provvedimenti della Banca d’Italia, in parte dal D.M. Giustizia o D.M.  Interno. Per le segnalazioni di operazioni in contante oltre soglia (art. 49 del D.lgs. 231/2007) è confermata la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Gli indicatori di anomalia sono 34, articolati in sub indici e sono finalizzati ad agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette, pur non essendo gli stessi esaustivi e vincolanti.

In particolare per i commercialisti si evidenziano i seguenti indicatori: 

  • tutti gli indicatori della sezione A, cioè il comportamento del soggetto, il rifiuto di fornire adeguate informazioni sull’operatività etc., oppure l’omissione di  indicare l’esistenza di patti parasociali; il soggetto produce documenti contraffatti o contraddittori, adotta un comportamento del tutto difforme da quello tenuto in casi analoghi o l’operatività che per caratteristiche o importi risulta inusuale, illogica o incoerente; assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi; coinvolgimento del soggetto in procedimenti penali o di prevenzione; il soggetto cui è riferita l’operatività ha  residenza o cittadinanza in paesi a rischio elevato, non cooperativi od a fiscalità privilegiata: il soggetto è una persona politicamente esposta od è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche, oppure è noto per essere collegato a colui che ricopre il grado apicale;
  • gli indicatori da 9 a 14 della sezione B  relativi alla operatività: caratteristiche ed importi  non coerenti, inusuale rispetto a quella svolta in casi analoghi o realizzata con modalità o strumenti diversi da quelli comunemente utilizzati, operatività che per caratteristiche o importi risulta avere una configurazione illogica, operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivamente rilevante effettuate con strumenti che appaiono inusuali, operatività in titoli e strumenti non dematerializzati 

Il Provvedimento indica che identificati gli indicatori applicabili i soggetti alla normativa antiriciclaggio debbono selezionare i sub indici rilevanti anche indipendentemente dalla categoria di appartenenza: ad esempio l’indice 26 relativo ai  crypto assets è applicabile a qualsiasi soggetto, incluso i professionisti che alla luce dell’attività svolta individuino operazioni sospette basate su tali strumenti. 

Per i commercialisti, in particolare, si individuano gli indici: 

indice 20 nel quale riscontriamo l’emissione di fatture non coerenti con l’attività svolta dal soggetto, assenza nei magazzini societari della merce risultante dagli inventari, costituzione simultanea di numerosi enti o società da parte della medesima persona fisica o giuridica, specie se intervengono soggetti di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 75, operatività di società aventi rilevanti volumi di affari in assenza di reali strutture organizzative, operatività di imprese caratterizzate dall’assenza di deleghe per il versamento di imposte o contributi o con addebito di importi del tutto incongruenti con i volumi operativi. 

indice 21 in materia di operatività oggetto di revisione che per caratteristiche ed importi risulta non coerente con l’attività svolta, nel quale riscontriamo la presentazione di documentazione contabile che evidenzia valori palesemente difformi rispetto all’operatività, operazioni contabili aventi scopo di occultare disponibilità finanziarie, valutazioni di beni o servizi utilizzando principi contabili o metodi diversi da quelli adottati in esercizi precedenti e che determinano notevoli variazioni nei valori, registrazione nei libri contabili di numerose fatture di importo tondo e con causale eccessivamente generica. 

L’indice 28 tratta poi di operatività connessa con mandati fiduciari aventi ad oggetto partecipazioni societarie, il successivo indice  29 tratta di operatività connessa con mandati fiduciari aventi ad oggetto conti correnti, strumenti finanziari, crediti etc., mentre l’indice 30 tratta di operatività di trust o altri strumenti di protezione patrimoniale; infine l’indice 31 tratta operatività connessa con cessione o acquisto di crediti,

La sezione C – indice 33 – tratta poi degli elementi per valutare l’operatività che potrebbe essere riconducibile a fenomeni di finanziamento del terrorismo mentre l’indice 34 all’operatività che potrebbe essere riconducibile a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa 

Autore: Rag. Valter Franco

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