L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il quaderno n. 20 n materia di antiriciclaggio di 308 pagine dal Titolo “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli”. È nostro personale parere che, per i professionisti, sia quantomeno consigliabile la lettura del Capitolo 3 e del paragrafo 5 dell’appendice.
Di seguito la sintetica “struttura” del quaderno, soffermandoci, appunto sul capitolo 3 e sul paragrafo 5 dell’appendice, che coinvolgono la figura del professionista.
Il capitolo 1 tratta del contrasto del riciclaggio nel contesto internazionale, dell’evoluzione della disciplina internazionale, del finanziamento del terrorismo.
Il capitolo 2 tratta delle Autorità preposte (Ministero dell’Economia, Comitato di Sicurezza Finanziaria, UIF, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, degli Organi Investigativi).
Il Capitolo 3 tratta dell’analisi e della valutazione del rischio, dell’adeguata verifica, del Titolare Effettivo e dell’astensione. Per ciò che riguarda l’adeguata verifica basata sul ricorso sistematico all’approccio basato sul rischio, si evidenzia la discrezionalità del soggetto obbligato, in quanto i controlli e le risorse vanno calibrati sulle diverse situazioni, in funzione del rischio che ciascuna di esse presenta. Il paragrafo 3.3. illustra e riepiloga il contenuto e le modalità degli obblighi di adeguata verifica, rammentando la figura dell’esecutore e l’obbligo di individuare il titolare effettivo.
Nel paragrafo 7 del capitolo 3 (pagina 130 del Quaderno – Autore R. Tiberi) si rammenta che nel caso in cui non si possa espletare l’adeguata verifica (quindi identificare o verificare le generalità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, acquisire le opportune informazioni sullo scopo o natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale) la norma, cioè il D.lgs. 231/2007, impone l’obbligo di astenersi dall’instaurazione del rapporto o della prestazione professionale e di procedere ad inoltrare una segnalazione di operazioni sospette.
Il paragrafo 8 del capitolo 3 tratta degli obblighi di conservazione (Autore P. Bianchi) che debbono consentire di ricostruire in modo univoco la data di instaurazione del rapporto o del conferimento dell’incarico, i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore, le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione, la data, l’importo e la causale dell’operazione, i mezzi di pagamento utilizzati; viene sottolineato che i sistemi adottati debbono prevenire qualsiasi perdita dei dati.
Il Capitolo 4 tratta la Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS), mentre il capitolo 5 tratta dei presidi organizzativi, il 6 tratta degli altri obblighi, il 7 della prevenzione e del contrasto del finanziamento del terrorismo, il capitolo 8 delle disposizioni sanzionatorie, mentre nell’appendice vengono illustrati gli obblighi ricadenti sui vari soggetti, inclusi i professionisti.
Proprio nell’appendice, al paragrafo 5, l’Autore (S.Pace) illustra gli obblighi di adeguata verifica sia nel caso di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per una prestazione professionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai 15.000 euro e rammentando che
Nell’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica il professionista deve inoltre acquisire e valutare le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale ed eseguire un controllo costante del rapporto con il cliente, attraverso l’analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante il rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all’origine dei fondi.
Rammenta l’Autore che è stato abolito l’obbligo della tenuta di registri ed introdotto, com’è noto, l’istituzione di un fascicolo antiriciclaggio, nel quale conservare i documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica; rammenta inoltre l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
Il paragrafo 3 dell’appendice tratta inoltre degli obblighi per i revisori legali e le società di revisione legale.