La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 114/2020 del 20.05.2020, dichiara nuovamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., rinviata dal Tribunale di Rovigo, nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato al quale con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale.
Anche in questo caso, come sulla identica precedente remissione da parte del Tribunale di Bergamo, la Corte ha deciso di non decidere.
Un consiglio basato sulla positiva esperienza relativa ad un caso già trattato: ci si può appellare all’art. 21 della L.74/2000.
L’ufficio può irrogare le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato ma non può eseguirle fino a quando il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto.
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