L’art. 1, cc. 622-624 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato (retroattivamente) il regime fiscale della rivalutazione di marchi e avviamento, prevedendo l’innalzamento a 50 anni del periodo nel quale ammortizzare il maggior valore iscritto.
In alternativa, si può rinunciare agli effetti della rivalutazione già effettuata, richiedendo il rimborso dell’imposta sostitutiva versata, oppure integrare il pagamento versando una maggiore imposta sostitutiva dal 9% al 13% e continuare a beneficiare dei 18 anni di ammortamento.
La norma ha carattere fiscale e pertanto, per le società di capitali, andrà coordinata con i principi contabili, anche ai fini della fiscalità differita.