Nella risposta n. 345 del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10%, come indicato nella norma n. 114 della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, per il dispositivo medico rientrante nella voce NC 3307 90 della Nomenclatura combinata, e non nella voce 3004.
Ai dispositivi medici che non possono essere classificati in quest’ultima voce, infatti, non può ritenersi applicabile l’aliquota IVA ridotta.
Inoltre, precisano le Entrate, l’applicazione dell’agevolazione fiscale è subordinata all’accertamento tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e non può basarsi unicamente sulla valutazione di un professionista esterno.