L’Agenzia delle Entrate, a seguito della pubblicazione della risposta n. 368 del 7 luglio 2022 e delle conseguenti richieste pervenute dalle associazioni di categoria relativamente alla previsione contenuta nell’art. 2 del Dl n. 130/2021 che ha introdotto una norma temporanea in merito alla corretta aliquota IVA da applicare alle diverse componenti addebitate in bolletta agli utenti finali, con la Risoluzione n. 47/E del 6 settembre 2022 ha chiarito che, poiché tale normativa temporanea emergenziale va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti e nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi dunque necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all’aliquota ordinaria, l’aliquota agevolata del 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.