Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 ottobre sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto "Sostegni" (art. 1 del Dl n. 41/2021) e/o del contributo "Sostegni-bis alternativo" (art. 1 commi da 5 a 13 del Dl n. 73/2021), in favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro.
Ulteriore requisito per la richiesta del Cfp "Sostegni" è l’aver registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019, mentre, per il Cfp "Sostegni-bis alternativo" è necessario aver registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.
E' possibile inviare le richieste del Cfp fino al prossimo 13 dicembre, presentando apposita istanza (approvata con lo stesso Provvedimento insieme ad istruzioni e specifiche tecniche per l'invio), da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nella quale devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricevere l’accredito.
I contributi vengono erogati mediante bonifico o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.