Debutta oggi, 31 marzo 2021, il Processo civile telematico in Cassazione, ossia la possibilità per gli avvocati di effettuare, in via facoltativa, il deposito telematico di atti e documenti in Cassazione, per effetto dell’art. 221, comma 5, d.l. 34/2020 e del d.m. 27 gennaio 2021.
Si tratta, in particolare di tutti gli atti del processo di legittimità, ossia:
- il ricorso
- il controricorso
- il controricorso con ricorso incidentale
- le istanze generiche
- la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione
- la rinuncia al mandato (“RinunciaProcura”)
- la memoria ex art. 378 c.p.c.
- la memoria ex art. 380-bis c.p.c.
- la memoria ex art. 380-bis, 1, c.p.c.
- la memoria ex art. 380-ter c.p.c.
- i depositi ex art. 372 c.p.c.
- la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del controricorso
- la documentazione relativa ai condoni fiscali
- il ricorso per correzione d’errore materiale (“SegnalazioneErroreMateriale”)
- l’istanza di assegnazione alle Sezioni Unite
- l’istanza di patrocinio a spese dello Stato
- l’istanza di riunione dei ricorsi
- l’istanza di sollecita fissazione
- l’istanza di rinnovo della notifica del ricorso
- l’istanza di rinnovo notifica (a valere, evidentemente, per i controricorsi)
- il deposito del provvedimento impugnato
- l’istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere
- l’istanza di sospensione del giudizio
- l’istanza di rimborso delle spese di giustizia
- la procura speciale per la costituzione nel nuovo difensore
- l’integrazione del contributo unificato,
- qualunque altra istanza, sotto forma di “atto generico”.
L’elenco degli atti contenuti negli xml-schema (versione V7) contiene anche gli ulteriori seguenti endoprocessuali, quindi l’istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 c.p.c. e il provvedimento impugnato.
La Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense ha pubblicato un utile Vademecum che fornisce risposte alle domande più frequenti ed indicazioni sulle modalità di redazione della busta telematica di deposito attraverso il redattore atti open-source SLpct.