Nei casi di soggetti in comunione di beni, il beneficio fiscale è subordinato al rilascio di determinate attestazioni che riguardano anche il consorte non intervenuto nell’atto.
I coniugi che intendono acquistare un’abitazione con le agevolazioni “prima casa”, anche se sono in regime di comunione legale, devono intervenire entrambi in atto, al fine di rendere le dichiarazioni previste dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986. Questo principio è stato confermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26703 del 14 ottobre 2024.