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Agevolazioni IRAP del Decreto “Rilancio”: il commento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Data di pubblicazione: 03 Giugno 2020

In un documento di ricerca pubblicato il 1 giugno 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale Commercialisti hanno analizzato le “Misure fiscali dei decreti sull’emergenza da Covid-19”. Tra queste vi sono norme relative all’imposta regionale sulle attività produttive, l’IRAP.

L’articolo 24 del decreto “Rilancio” introduce agevolazioni in relazione ai versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive. Specificamente queste ultime si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi, rispettivamente, con ricavi e compensi non superiori ai 250 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (antecedente a quello in corso al 19 maggio 2020).

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 24 del decreto “Rilancio” non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (resta il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta). Non è dovuto nemmeno il versamento della prima rata dell’acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ovvero il 2020) nella misura del 40% o del 50% per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dalla normativa vigente, ma anche per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115, 116 del Tuir.

Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione della norma le imprese di assicurazione, le amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29/1993), le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, nonché gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati.

Per quanto riguarda l’esonero della prima rata di acconto va sottolineata la previsione secondo cui l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. L’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico oppure, se di importo inferiore, con il metodo previsionale. Per effetto di ciò, anche per la prima rata di acconto 2020 (e per il saldo IRAP 2019) l’agevolazione si tramuta in una riduzione del carico fiscale a titolo definitivo, non destinata ad essere riassorbita nel 2021.

Nel documento di ricerca “Le misure fiscali dei decreti sull’emergenza” edito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale Commercialisti non mancano analisi sulle norme prima riportate. “L’intervento, pur apprezzabili nella sua finalità di ridurre in modo sostanziale il carico fiscale per l’intera platea dei beneficiari, lascia tuttavia aperti numerosi dubbi in merito alla razionalità delle scelte compiute”, si legge nel documento. “Per quanto concerne il saldo 2019 la norma finisce, di regola, per avvantaggiare chi ha incrementato il proprio imponibile nel 2019 rispetto al 2018, senza arrecare alcun beneficio a coloro che invece se lo sono visti ridurre”, tagliando così fuori chi ha effettivamente riportato una contrazione dei propri ricavi. Il Cndcec solleva anche dubbi sulla costituzionalità delle norme “Per la disparità di trattamento che si determina tra i vari soggetti passivi del tributo regionale a parità di base imponibile realizzata nel 2019. A tacer d’altro – continuano Cndec e Fnc – basti pensare alla diversa misura degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2019 dalle diverse categorie di contribuenti (90% per quelli soggetti agli ISA, 100% per gli altri)”.

Autore: Dott. Gianmaria Vianova

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