Negli ultimi anni, l’Italia ha introdotto diverse misure volte a promuovere la ricerca scientifica e l’istruzione di alta qualità nel paese. Una di queste misure è rappresentata dalla normativa fiscale prevista dall’art. 44 del DL 78/2010 che offre significative agevolazioni ai docenti e ai ricercatori che scelgono di stabilire la loro residenza in Italia. L’obiettivo principale di questa norma è attirare professionisti altamente qualificati nel settore dell’istruzione e della ricerca, favorendo così lo sviluppo di conoscenze e competenze nel paese.
Secondo l’art. 44 del DL 78/2010, il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori è escluso dalla formazione del reddito imponibile. Questa esenzione si applica sia ai redditi derivanti dal lavoro dipendente che da quello autonomo.
Tuttavia, per poter beneficiare di questa agevolazione, i docenti e i ricercatori devono soddisfare alcuni requisiti specifici:
- devono possedere un titolo di studio universitario o equivalente e non essere occasionalmente residenti all’estero;
- devono aver svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni consecutivi;
- infine, devono trasferire la loro attività in Italia e acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Le disposizioni della legge si applicano nel periodo di imposta in cui il ricercatore o il docente trasferisce la propria residenza in Italia, in base all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e per i cinque periodi di imposta successivi, a condizione che venga mantenuta la residenza fiscale nel paese.
È importante fare attenzione alla data di trasferimento della residenza. Se una persona si trasferisce in Italia dopo il 2 luglio (o dopo il 1° luglio in caso di anno bisestile), non può essere considerata fiscalmente residente per l’anno in corso, poiché il periodo di integrazione dei requisiti di residenza sarebbe inferiore alla maggior parte dell’anno solare. In tal caso, il primo anno di agevolazione sarà l’anno successivo.
È prevista un’estensione della durata dell’agevolazione per i docenti e i ricercatori che hanno figli minori o a carico e per coloro che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento della residenza o nei dodici mesi precedenti ad esso. In tal caso l’agevolazione si estende a otto periodi d’imposta, che diventano undici se il docente o il ricercatore ha almeno due figli minori o a carico, oppure tredici se ha almeno tre figli minori o a carico.
Un’altra disposizione importante della norma riguarda i docenti o i ricercatori italiani che non sono iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e che sono rientrati in Italia a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019. Questi soggetti possono accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla norma a condizione di aver avuto la residenza in un altro Stato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo stabilito dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 147.
L’agevolazione è applicabile anche ai cittadini stranieri che rispettino i requisiti previsti dalla norma (risposta Agenzia Entrate n. 307/2020).