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Agevolazioni fiscali autotrasportatori: definiti gli importi per deduzione forfetaria 2023

Data di pubblicazione: 21 Giugno 2023

Con Comunicato Stampa del 16 giugno il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha definito, sulla base delle risorse disponibili, gli importi delle deduzioni forfetarie in favore degli autotrasportatori per le spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR).

In particolare, per l’autotrasporto merci per conto di terzi, ossia per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2022, di 48 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
L’agevolazione, precisa il MEF, si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Con Comunicato Stampa sempre del 16 giugno l’Agenzia delle Entrate ha invece fornito indicazioni sulla compilazione della dichiarazione dei redditi, precisando che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

Fonte: https://www.finanze.gov.it

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