Nella Risposta n. 54 del 28 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i ruoli sospesi a seguito dell’adesione alla “rottamazione-quater” non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all’autocompensazione di cui all’articolo 31 del DL n. 78/2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa. Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.
Relativamente ai ruoli che impediscono la compensazione, precisano ancora le Entrate richiamando la Circolare n. 13/2011, sono rilevanti soltanto quelli per i quali il termine di pagamento del debito è già scaduto, indipendentemente dal titolo dell’iscrizione e dalla tipologia del ruolo, mentre l’autocompensazione è possibile in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione.