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Adeguamento rimanenze magazzino: pronti i codici tributo per il versamento di imposte e sanzioni

Data di pubblicazione: 20 Giugno 2024

L’articolo 1, comma 78, della Legge di Bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213) dispone che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possano procedere, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni.
Il comma 80 del citato articolo prevede, in caso di eliminazione di valori, il pagamento dell’Iva e di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap.
Il comma 81 prevede invece, in caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap.
Infine, il comma 84 dispone che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Con Risoluzione n. 30/E del 17 giugno l’Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento tramite modello F24, delle somme dovute in seguito all’adeguamento delle rimanenze di magazzino, istituisce i seguenti codici tributo:

  • “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, per “Anno di riferimento” s’intende quello cui si riferisce il versamento.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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