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Adeguamento e sanificazione ambienti di lavoro: chiarimenti per la fruibilità dei crediti

Data di pubblicazione: 15 Luglio 2020

Con la Circolare n. 20/E pubblicata il 10 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti interpretativi e di indirizzo operativo relativamente ai crediti d’imposta, introdotti dal Dl “Rilancio”, per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi di protezione individuale e adeguamento degli ambienti di lavoro.

Il documento, in particolare, fornisce istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta, che potranno essere utilizzati in compensazione da parte del beneficiario (o da parte dei cessionari dello stesso) solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

Chi sono i beneficiari
Tra i possibili beneficiari, chiarisce la Circolare, rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema), i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, le associazioni, le fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.
Nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, viene infine precisato nel documento, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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