Con Risposta n. 472 del 30 novembre l’Agenzia delle Entrate, rivolgendosi ad uno studio di commercialisti che intende acquistare crediti d’imposta da bonus edilizi non riconducibili allo svolgimento di prestazioni professionali, per un prezzo inferiore al valore degli stessi crediti, chiarisce che lo studio associato non dovrà imputare tale “differenziale positivo” in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, in quanto l’operazione non genera reddito imponibile.