L'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevede, ai commi 3-bis e 3-ter, il pagamento di una commissione per le imprese che intendono presentare o rinnovare un’istanza di accordo preventivo bilaterale o multilaterale. La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo e il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell’accordo.
Con la Risoluzione n. 76/E del 21 dicembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento, tramite modello F23, della suddetta commissione:
- “180T” denominato “Commissione per l’accesso agli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-ter comma 3-bis del d.P.R. 600/73”;
- “181T” denominato “Commissione per il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-ter comma 3-ter del d.P.R. 600/73”.