Ai fini dell’accertamento sintetico del reddito mediante c.d. redditometro, l’invio al contribuente del questionario informativo di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, è una mera facoltà dell’Amministrazione finanziaria. Pertanto, se la mancata risposta al questionario può comportare l’applicazione di una sanzione pecuniaria, rimanendo leso il principio di leale collaborazione tra il contribuente ed il fisco, dal mancato perfezionamento dell’invio del questionario non discende alcuna invalidità dell’accertamento tributario.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, con l’Ordinanza n.38060 del 2 dicembre 2021.