È sufficiente che nel provvedimento si faccia riferimento all’atto emesso nei confronti della società: i componenti hanno il potere-dovere di consultare i documenti dell’ente di cui fanno parte.
L’obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto anche quando l’avviso di accertamento dei redditi del socio di una società di persone rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché notificato soltanto a quest’ultima, perché il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
Questo il principio ribadito dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 8455 dello scorso 5 maggio.