La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, alla luce delle novità del D.L. n. 167/2024 ha aggiornato le FAQ relative al c.d. Bonus Natale, l’indennità di 100 euro riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro e con un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.
L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 167/24 e chiarite dalle Entrate con la Circolare n. 22/E dello scorso 19 novembre.
Il documento contiene anche altre Faq in risposta ai quesiti giunti alla Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
A corredo, un fac-simile di autocertificazione.
Il ruolo del lavoratore e del datore di lavoro nella richiesta ed erogazione del bonus
Il lavoratore che presuma di avere i requisiti per poter fruire dell’indennità deve inviare specifica richiesta al datore di lavoro in cui attesta di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente, e dei figli a carico. Il lavoratore deve tenere conto del reddito complessivo e degli altri redditi che concorrono al reddito di riferimento nonché delle quote esenti computabili.
Il datore di lavoro, una volta ricevuta la dichiarazione del lavoratore, eroga il bonus tenendo conto dele condizioni previste, ossia:
- carico familiare (almeno un figlio fiscalmente a carico);
- reddito complessivo del lavoratore non superiore a 28 mila euro;
- imposta lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente superiore alle detrazioni.
Procederà poi alla compensazione delle somme anticipate dal giorno successivo all’erogazione in busta paga.
Il datore di lavoro verificherà successivamente, in sede di conguaglio, se il lavoratore ne avesse effettivamente diritto e provvederà all’eventuale recupero a debito o a credito del lavoratore.
Clicca qui per accedere alle Faq.