Con Risposta ad interpello n. 224 del 19 novembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi per la costituzione di un diritto reale di godimento assumono rilevanza fiscale nel periodo d’imposta in cui sono percepiti, a nulla rilevando la data di stipula dell’atto. Ciò anche nell’ipotesi in cui il contratto di costituzione del diritto reale sia sottoposto a “condizione sospensiva” (art. 1353 Codice Civile).
Quindi, nell’ipotesi in cui, come nel caso oggetto dell’interpello, i corrispettivi per la costituzione del diritto di superficie sul terreno agricolo siano stati percepiti in parte nel 2023 e, in parte, nel 2024 per effetto dell’avveramento della condizione sospensiva inserita nel contratto, i corrispettivi ricevuti nel 2024 saranno da assoggettare a tassazione, in quanto costituiscono redditi diversi.