Il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi.
Lo ha stabilito il Garante Privacy, sanzionando una società per 80mila euro.
Un simile trattamento di dati personali, spiega l’Autorità, oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un’illecita attività di controllo del lavoratore.
Il Garante privacy era stato interpellato a seguito del reclamo presentato da un agente di commercio, che aveva accertato che la società, nel corso del rapporto di collaborazione, attraverso un software aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso alla email e al gestionale aziendale.
Le informazioni raccolte erano poi state utilizzate dalla società in un contenzioso.