Se un lavoratore viene licenziato per motivi economici o organizzativi e viene dimostrato che tali motivi non esistono, il lavoratore ha diritto al reintegro nel proprio posto di lavoro.
Relativamente a questa ipotesi, inoltre, non deve essere considerata la possibilità di ricollocare il lavoratore all’interno dell’azienda.
Lo ha chiarito la Corte Costituzionale che, con Sentenza n. 128 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (c.d. repêchage).