E’ legittima la presunzione (semplice) di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati; resta salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova contraria, anche solo attraverso la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (che consente di superare la presunzione fondata sulla massima di comune esperienza, per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi), senza necessità di dimostrare sempre, eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva, che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest’ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto.
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26473 del 10 ottobre 2024, con riferimento ad un accertamento delle imposte sui redditi nei confronti di una società di capitale a ristretta base partecipativa.