Arresto obbligatorio in flagranza, reclusione fino a 5 anni e multa di 10.000 euro per chi aggredisce medici e personale sanitario.
Lo prevede il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 97 del 27 settembre 2024, che introduce misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.
Il testo, in particolare, introduce il reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia o nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Per chi commette tale reato, sono previste la pena della reclusione da 1 a 5 anni e la multa fino a 10.000 euro, oltre all’arresto obbligatorio in flagranza.
L’arresto in flagranza, si legge nel Comunicato Stampa del Governo, viene esteso a chi commette il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Previsto infine l’arresto in flagranza differita:
- per i delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria e ad esse ausiliarie nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio;
- per i delitti commessi su cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario o presenti nelle suddette strutture.
Ai fini dell’arresto “in flagranza differita”, è necessario che sia attestata, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro le 48 ore dalla commissione del fatto.