La Cassazione ha evidenziato l’apposizione necessaria, su questa tipologia di documenti non più in uso, anche della firma di convalida dell’addetto al distributore per ogni rifornimento.
I costi relativi al consumo di carburante non possono essere dedotti ai fini delle imposte sui redditi, o detratti dall’Iva, se nelle schede carburante non è stato indicato il chilometraggio degli automezzi riforniti. Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23291 del 28 agosto 2024, chiaramente in relazione ad una fattispecie verificatasi nel periodo in cui erano operanti le schede carburante.