Non può ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie la Corte di Cassazione Civile, con la recente Ordinanza n. 25158 del 19 settembre 2024, ha chiarito che, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente la prova dell’assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Il contribuente non è pertanto esente da responsabilità per mancato pagamento delle imposte, ove non fornisca prova dell’attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull’operato del professionista, non essendo sufficiente, a tale scopo, la semplice presentazione di denuncia penale.