Fino al prossimo 31 ottobre è aperta la seconda finestra temporale per compensare i crediti da gratuito patrocinio con i contributi previdenziali.
Lo ha ricordato Cassa Forense sul proprio sito internet.
La modifica introdotta dall’art. 1 comma 860 L. 197/2022, all’articolo 1, comma 778 L. 208/2015, su impulso di Cassa Forense e del Consiglio Nazionale Forense, permette di compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 TUSG per il gratuito patrocinio con i contributi previdenziali.
Questa possibilità si aggiunge a quella introdotta con l’adozione del modello F24 nel 2021 di compensare i crediti nei confronti dell’Erario con la maggioranza dei contributi previdenziali dovuti a Cassa forense.
Il pagamento dei contributi in compensazione può essere effettuato esclusivamente attraverso F24WEB, disponibile su Entratel e/o Fisconline, riportando nella sezione “altri enti previdenziali”, i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa Forense, nonché l’importo del credito che si intende compensare, nella sezione “erario”.
Ulteriori dettagli nella nota di Cassa Forense.